Cosa Vuol dire dimissioni per giusta causa ?

Le dimissioni per giusta causa si riferiscono ad una cessazione del rapporto di lavoro per
cause che non dipendono dal lavoratore ma per i gravi inadempimenti del datore di lavoro.

Nello specifico come si legge nella circolare, saranno dimissioni per giusta causa ex art 2119 c.c. quelle determinate:

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;  
  • dal c.d. mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”; 
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;

Novità Dimissione per giusta causa nella procedura di liquidazione Giudiziale


I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza restano sospesi fino
a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relative obblighi.
Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza
dichiarativa fino alla data della comunicazione si intendono rassegnate per giusta causa con
effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame
hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con
decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

La dimissioni per giusta causa da diritto alla NASpI

Con le dimissioni per giusta causa la domanda di NASpI deve essere presentata nel
termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Il richiedente, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con
la relativa lettera di dimissioni o licenziamento.

Sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

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Tel. 06.39741831 – Email: info@conciliazionilavoro.it