Il Ticket di licenziamento (o contributo NASpI)  è quel contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI.

Mentre nei casi di cessazione lavoratori a tempo determinato l’accesso alla NASpI è comunque consentito senza il pagamento del ticket, in quanto finanziato dal contributo ordinario e addizionale ASpI/NASpI

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92 euro (41% di 1.360,77 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,77  euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49 euro/mese (557,92/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminatoTicket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivoSI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivoSI
Licenziamento per giusta causaSI
Licenziamento durante o al termine del periodo di provaSI
Licenziamento per superamento del periodo di comportoSI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)SI
Licenziamento personale domesticoNO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativoSI
Dimissioni volontarieNO
Dimissioni per giusta causaSI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternitàSI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele CrescentiSI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratoreSI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnlNO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere NO
Decesso del lavoratoreNO