Il Ticket di licenziamento (o contributo NASpI) è quel contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI.
Mentre nei casi di cessazione lavoratori a tempo determinato l’accesso alla NASpI è comunque consentito senza il pagamento del ticket, in quanto finanziato dal contributo ordinario e addizionale ASpI/NASpI
Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92 euro (41% di 1.360,77 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,77 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49 euro/mese (557,92/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | SI |
Licenziamento per giusta causa | SI |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI |
Licenziamento personale domestico | NO |
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo | SI |
Dimissioni volontarie | NO |
Dimissioni per giusta causa | SI |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI |
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore | SI |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl | NO |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO |
Decesso del lavoratore | NO |